Norme sul visto d'ingresso
Il visto d'ingresso, al pari del permesso di soggiorno, è uno degli interessi più rilevanti per lo straniero, poiché qui egli si gioca la chance di entrare e soggiornare in Italia. Dunque, di esserci: è una sorta di "dentro o fuori".
Spesso in ballo c'è il desiderio di fare visita a un amico o al partner, oppure di conseguire un titolo di studi, di frequentare l'Università, di ricongiungersi a un familiare, ecc.
L'importanza della posta in palio produce due conseguenze:
- Da un lato, lo straniero deve prestare moltissima attenzione, e possibilmente essere supportato da esperti della materia, nel momento in cui si prepara a proporre la richiesta di visto, e poi, successivamente, in sede di colloquio presso l'autorità consolare.
Attenzione su questo punto: il decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 850/2011, il quale elenca tutte le tipologie di visti d'ingresso, all'art. 4 espressamente prevede che "fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto".
- In secondo luogo, nel malaugurato caso in cui il visto d'ingresso fosse rifiutato, lo straniero dovrebbe rivolgersi a un professionista competente per capire se si può presentare ricorso al Tar Lazio.
Ma andiamo ad analizzare la fitta normativa che regola il rilascio del visto d'ingresso, prendendo spunto dalla ricostruzione contenuta nella sentenza del Tar Lazio n. 12629/2013 per elaborare un quadro della situazione, integrandola con osservazioni personali, frutto di una quotidiana pratica "sul campo".
Art. 5 del Trattato di Schengen
L’art. 5 del trattato di Schengen, ratificato dall'Italia con la legge n. 388/93, confermato successivamente dall'art. 5, comma 1, lettera c), del Reg. CE n. 562/06, prevede che per l'ingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire "i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza".
Tali formalità, in particolare, devono essere rispettate per il rilascio del "visto uniforme" avente durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del Trattato).
In sede di istanza va specificato e documentato lo scopo del soggiorno nel modo più chiaro e circoscritto possibile.
Per non rischiare di subire un provvedimento di rigetto, appare preferibile sostenere, ad esempio, di voler ottenere il visto turistico per far visita ad un familiare stabilito in Italia, piuttosto che riferire genericamente di voler "visitare il Paese".
Art. 4, comma 3, del Testo Unico sull'Immigrazione
Anche la norma in oggetto, a sua volta, prevede che per conseguire il visto d’ingresso lo straniero deve dimostrare "di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza".
La disponibilità dei mezzi di sussistenza è un fattore molto importante.
Dunque l'interessato potrà allegare il proprio estratto conto, un libretto al risparmio aperto appositamente a suo nome, ovvero una polizza fideiussoria che garantisca il proprio sostentamento nel periodo del soggiorno richiesto.
Art. 5, comma 6, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99)
Tale norma stabilisce che alla domanda del visto deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
a) la finalità del viaggio;
b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all’articolo 4, comma 3, del testo unico (...);
c-bis) il nulla osta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all’articolo 10, comma 3-bis;
d) le condizioni di alloggio.
Inoltre si ricorda che l'Allegato II del Codice dei visti contiene un elenco non esaustivo di documenti, individuati in base al tipo di visto.
Tempi di attesa del visto
Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dallo stesso D.P.R. n. 394/1999.
Requisiti del visto d’ingresso
Per ottenere il visto d’ingresso lo straniero deve produrre documentazione da cui si evincano lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché il possesso dei mezzi di sussistenza sufficienti per tutta la durata del soggiorno e per poter far rientro nel proprio Paese, a meno che non dimostri di poterli ottenere legalmente sul territorio dello Stato, ad esempio grazie a un lavoro.
Lo straniero, inoltre, non deve essere segnalato nel Sistema d’Informazione Schengen, e non deve essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
Inoltre, è necessario che lo straniero non abbia già soggiornato per tre mesi, nell’arco del periodo di sei mesi in corso, sul territorio degli Stati membri, in forza di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata; egli deve infine documentare di avere interesse al rimpatrio una volta scaduto il visto, per scongiurare il c.d. “rischio migratorio”: fattispecie utilizzata dalle Ambasciate per negare il visto d’ingresso, quando si ritiene che l’intenzione dello straniero sia in realtà quella di rimanere in Italia clandestinamente una volta scaduto il visto.
Quali sono le Norme sul visto d'ingresso in Italia offerte da Francesco Boschetti Avvocato
- Visto di Ingresso
- Norme sul visto d'ingresso
- I documenti per il visto
- I mezzi di sussistenza
- Ricongiungimento Familiare
- Coesione con cittadino UE
- Adozione di maggiorenni
- Ingresso per lavoro al di fuori delle quote
- Ricorso contro diniego del visto
- Permesso di Soggiorno
- Requisiti permesso di soggiorno
- Domanda permesso di soggiorno
- Accordo di integrazione
- Soggiornanti lungo periodo
- Protezione Internazionale
- Flussi e Sanatoria
- Consulenza immobiliare per stranieri
- Cittadini dell'Unione
- Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza
- Conversione del permesso di soggiorno
- Diniego visto per residenza elettiva
- Ingresso per stranieri investitori o con ampie risorse economiche
Tipologie di visti
- Visto per lavoro autonomo
- Visto per lavoro stagionale
- Visto per lavoro subordinato
- Visto per turismo
- Visto per cure mediche
- Visto per adozione
- Visto per affari
- Visto per motivi religiosi
- Visto per missione
- Visto per gara sportiva
- Visto per residenza elettiva
- Visto per trasporto
- Visto per investitori
- Visto per motivi familiari
- Visto per studio
- Visto di reingresso
- Visto per vacanze-lavoro
- Visto per transito